martedì 23 giugno 2015

FINALMENTE IL VERDE COME SOTTOPRODOTTO

Le potature del verde urbano saranno una risorsa. Una nota del Ministero dell'Ambiente riconosce la possibilità di poter impiegare le potature del verde urbano a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti se rispettano i criteri definiti per i sottoprodotti. La buona notizia è arrivata da parte della Direzione Generale dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente con la nota U. 0006038 del 27 maggio 2015 inviata alla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili.

E’ molto tempo che insistiamo per far si che il verde da potatura non sia considerato rifiuto e fin dallo scorso anno l’On. Veronica Tentori ha lavorato in questa direzione presentando anche una proposta di legge. Durante l'iter del collegato ambientale alla legge di stabilità si è aperta una discussione sul tema anche in seguito alla presentazione di un emendamento dell’On. Tentori, conclusasi con l'accoglimento di un ordine del giorno da lei firmato per impegnare il Ministero a sciogliere questo nodo. Da anni e da più parti si richiedeva un chiarimento ed una semplificazione perché sfalci e potature del verde urbano non fossero considerati rifiuti quando destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche, per questo l'On. Tentori ha successivamente depositato a novembre una proposta di legge. La misura è stata adottata in via amministrativa, anziché legislativa e oggi questa nota che inserisce le potature tra i sottoprodotti per produrre energia rinnovabile mette finalmente ordine e fa chiarezza dopo troppi anni di interpretazioni restrittive. Essi infatti potranno diventare una risorsa: si potrà dare priorità al riutilizzo e al recupero e permettere che siano reimpiegati in un ciclo produttivo, invece di essere destinati esclusivamente allo smaltimento.

Quello di cui stiamo parlando è un importante risultato che consente anche risparmi ai Comuni. Secondo i dati Fiper, nei Comuni italiani si producono 3-4 milioni di tonnellate/anno di potature del verde pubblico con un costo di smaltimento in discarica di circa 180-240 milioni di euro a fronte di un possibile ricavo, in caso di utilizzo energetico, di 80-120 milioni. Il beneficio economico complessivo per l’Amministrazione pubblica italiana potrà dunque aggirarsi tra 240-360 milioni di euro all'anno, senza contare la biomassa proveniente dalla gestione del territorio, ovvero pulizia degli alvei e argini fluviali, mareggiate e altri eventi atmosferici.

In sintesi: si riconosce la possibilità di poter impiegare i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti.

Il Ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando l'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del Testo Unico Ambientale, che prevede che è un sottoprodotto e non un rifiuto una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
1) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
3) la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
4) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Il Ministero specifica inoltre come, con riferimento alla fattispecie, la nozione di residuo produttivo vada intesa nell’accezione più ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde.

L’operatore di caso in caso deve dimostrare la sussistenza dei 4 requisiti relativi alla definizione di sottoprodotto, altrimenti i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del territorio dovranno essere qualificati, a seconda della provenienza, come rifiuti urbani o speciali.

Link alla nota Ministero dell’Ambiente 0006038 del 27 maggio 2015: Nota Ministero